TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituita "DOCIT - Associazione Documentaristi Italiani". L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio dell’Unione Europea; ha sede legale in via Riva di Reno n. 72 presso la Cineteca del Comune di Bologna, in Bologna, e potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'estero.
L’Associazione potra’ altresì svolgere la propria attivita’ in sede decentrata attraverso la creazione di “gruppi macroregionali” che, in conformita’ alle linee guida elaborate dall’Assemblea e nei limiti di spesa approvati dal Consiglio Direttivo, possano gestire autonomamente iniziative territoriali, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2
L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta autonomia politica, ha lo scopo principale di promuovere la cultura del documentario in Italia quale strumento di rappresentazione della realtà in tutte le sue forme, identificandolo come genere essenziale per la crescita culturale della collettività.
A tal fine essa si propone di:
1) promuovere, favorire ed incrementare con ogni mezzo la produzione, la diffusione e lo sviluppo di opere audiovisive e multimediali a carattere documentario, da intendersi anche quale volano di cultura ed a fondamento di una funzione comunitaria e sociale, individuate come tali secondo le definizioni stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea;
2) favorire il progresso tecnico e sociale del settore della produzione indipendente di opere audiovisive e multimediali a carattere documentario;
3) promuovere e/o costituire organismi, enti e società come strumento per il raggiungimento degli scopi associativi; stipulare accordi con qualsiasi altro ente, organismo e società aventi scopi compatibili con quello dell'Associazione;
4) designare e nominare i propri rappresentanti presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
5) promuovere e tutelare gli interessi morali e sociali dei propri Associati;
6) assistere gli Associati per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle attività;
7) favorire la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, mirate alla qualificazione delle strutture produttive e delle competenze professionali e culturali degli Associati;
8) svolgere un'azione di promozione e di pubbliche relazioni orientata allo sviluppo del settore, assumendo e sostenendo iniziative volte alla valorizzazione delle categorie rappresentate dall'associazione, in Italia ed all'estero, onde realizzare un costante coordinamento ed un'efficace sinergia fra gli Associati nonché fra l'Associazione medesima ed analoghi enti, istituzioni ed associazioni straniere o sovranazionali con particolare riguardo agli stati membri dell'Unione Europea;
9) promuovere la cultura del documentario nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso l'organizzazione diretta e/o indiretta di corsi, laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, personale direttivo e personale non docente; nonché di stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell'istruzione pubblica e privata, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema pubbliche e private su tutto il territorio nazionale;
10) svolgere studi e ricerche, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati statistici relativi al settore ed alle attività degli Associati anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;
11) favorire lo sviluppo di contatti e relazioni di lavoro tra gli Associati e gli operatori degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
12) raccogliere, catalogare, conservare e tutelare immagini, fotografie, opere documentaristiche ed audiovisive o multimediali in genere;
13) gestire, promuovere e valorizzare immagini, fotografie, opere documentaristiche conservate e catalogate.
TITOLO II
SOCI, AMMISSIONE E RECESSO, DIRITTI E OBBLIGHI
ARTICOLO 3
Possono far parte dell'Associazione: gli autori, le imprese, i produttori indipendenti (come definiti dalle direttive stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea), i distributori, le associazioni, gli istituti di formazione, gli archivi, le istituzioni culturali, gli enti locali e/o le loro istituzioni, e chi sia interessato professionalmente od a livello amatoriale all’attività documentaristica, di conservazione, promozione, valorizzazione e diffusione dei documentari, delle immagini e di tutto il materiale connesso od utilizzato per la sua produzione.
Non possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di diffusione televisiva né i soggetti titolari delle concessioni di raccolta pubblicitaria per le televisioni stesse.
ARTICOLO 4
Le domande di ammissione ad Associato debbono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo provvederà ad inserire all’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile l’esame delle domande di ammissione pervenute. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti dell’art. 3 del presente Statuto, verifica l’armonia degli interessi e degli scopi del candidato associato con quelli propri dell’Associazione e successivamente, con la più ampia discrezionalità ed indipendenza di giudizio, delibera il rigetto ovvero l’accoglimento della domanda. In quest’ultimo caso, ne dispone contestualmente l’iscrizione nel Libro degli Associati.
ARTICOLO 5
La domanda di ammissione ad Associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto nonché il pagamento all'atto dell'iscrizione della quota associativa annuale.
ARTICOLO 6
L'Associato inadempiente agli obblighi associativi e/o che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione può, a discrezione del Consiglio Direttivo, essere espulso dall’Associazione dopo essere stato richiamato per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, con chiara specifica delle contestazioni mosse, previo parere in tal senso del Consiglio stesso.
ARTICOLO 7
La qualità di Associato si perde, dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo:
Ø per il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata, se giudicato determinante dal Consiglio Direttivo;
Ø per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
Ø per l'accertamento di circostanze tali che, se note all'atto dell'ammissione, avrebbero impedito l'ammissione stessa;
Ø per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione;
Ø per recesso dell’Associato;
Ø per inottemperanza delle disposizioni di Legge o del presente Statuto;
Ø per comportamento dannoso agli interessi associativi ovvero in contrasto con lo scopo associativo.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 8
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo, di cui sono organi:
b1) il Presidente del Consiglio Direttivo;
b2) il o i Vicepresidente/i;
b3) il Tesoriere;
c) il Presidente onorario, se eletto dall’Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 9
L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di giugno, per la discussione e l’eventuale approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo. Si riunisce inoltre, in via ordinaria o straordinaria a seconda delle materie inserite all’ordine del giorno, su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovra’ inoltre essere convocata obbligatoriamente a seguito della richiesta pervenuta (al Presidente o al Consiglio Direttivo) da almeno un terzo degli iscritti.
ARTICOLO 10
All'Assemblea competono i seguenti poteri:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare l’ammontare della quota associativa, con validità di dodici mesi dalla data di versamento, proposta dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed eventualmente approvare il progetto di bilancio d’esercizio dell'Associazione, presentato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare eventuali compensi per i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere l'eventuale Presidente Onorario.
ARTICOLO 11
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di quindici giorni, mediante lettera raccomandata anche a mano, fax od e-mail, agli indirizzi riportati sul Libro degli Associati. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno delle materie che saranno trattate, la data, il luogo e l’ora della convocazione, nonché l’indicazione della eventuale seconda convocazione, con luogo, data e ora. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.
ARTICOLO 12
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera con tanti voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega, in qualunque convocazione.
Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e da un Segretario eletto dagli Associati. Il Segretario potrà essere anche un esterno.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente Statuto ovvero lo scioglimento dell’Associazione, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta in tornata straordinaria con lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione ed è necessaria la presenza in proprio o per delega scritta di tanti Associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del totale degli aventi diritto al oto, in qualunque convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera con tanti voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega, in qualunque convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono trascritte in un verbale redatto dal Notaio.
La delega all’intervento ed al voto in Assemblea è possibile solo tra Associati.
La delega deve essere conferita per iscritto e non necessita di autentica.
Ciascun associato non potra’ rappresentare piu’ di tre associati.
ARTICOLO 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente piu’ anziano, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, la legittimità a deliberare, la regolarità delle deleghe, la legittimità dei diritti di intervento e di voto in Assemblea.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo è composto da sette, nove od undici membri, eletti dall’Assemblea degli Associati, anche tra non Associati.
In caso di dimissioni di un numero di membri costituenti la minoranza del Consiglio, il Consiglio stesso può nominare nuovi Consiglieri in sostituzione dei dimissionari che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea. Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette, l’intero Consiglio dovrà considerarsi dimissionario e dovrà tempestivamente essere convocata una Assemblea con all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo
v eleggere tra i propri componenti il Presidente ed uno o piu’ Vice Presidenti;
v redigere il progetto di bilancio d’esercizio dell'Associazione;
v decidere l’accoglimento od il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione;
v conferire procure speciali a terzi o singoli consiglieri per singoli atti o determinate categorie di atti;
v perseguire il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi ed agli scopi dell’Associazione, in conformita’ alle linee guida ed agli obiettivi indicati e votati dall’Assemblea;
v nominare il Tesoriere dell'Associazione.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e la presenza di almeno un terzo dei componenti nella seconda convocazione che non deve aver luogo nello stesso giorno della prima.
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei partecipanti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
I Consiglieri non potranno essere eletti per piu’ di due mandati consecutivi.
ARTICOLO 15
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua impossibilità od assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente provvede alla nomina, di volta in volta, di un Segretario, incaricato di redigere i verbali della riunione, su cui verranno trascritte le delibere assunte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente Statuto ed alla Legge obbligano tutti gli Associati.
I Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive sono revocati dall’incarico con decisione del Consiglio Direttivo, a meno che l’assenza non sia determinata da comprovati impedimenti di forza maggiore.
Alla sostituzione provvederà il Consiglio Direttivo in conformita’ a quanto previsto all’art. 14.
ARTICOLO 16
Il Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il o i Vice Presidenti, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e rappresentano l’Associazione nei confronti sia dei terzi che degli Associati.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 17
Il patrimonio e costituito:
v dai beni mobili ed immobili che potranno eventualmente divenire di proprietà dell'Associazione;
v da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
v da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
v dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
v dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, ivi compresi diritti e “royalties” delle eventuali opere audiovisive.
Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi dell’Associazione.
ARTICOLO 18
L'esercizio inizia il 1 ° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale degli aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria per ciò convocata provvederà alla contestuale nomina di uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio finale di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. E’ in ogni caso esclusa la ripartizione, anche indiretta o mediante enti o persone interposte, del patrimonio netto finale di liquidazione agli Associati.
I liquidatori dovranno provvedere al rituale deposito del bilancio finale di liquidazione ed alla richiesta di estinzione dell’Associazione
ARTICOLO 20
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.